Statuto

S

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1 – COSTITUZIONE

  1. E’ costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”, di seguito c.t.s. ) e al Codice civile, l’ Associazione di Promozione Sociale denominata “Gruppo di San Rossore –APS”, di seguito Associazione.
  2. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell’Associazione viene automaticamente integrata con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).
  3. L’Associazione ha sede legale in Fiesole (Firenze). Con delibera del Consiglio Direttivo può essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – FINALITA’

  1. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel rispetto dei diritti fondamentali, del principio di pari opportunità tra uomo e donna e dei beni comuni con particolare riferimento all’ambiente, alla natura, al paesaggio.
  2. L’Associazione non ha scopo di lucro. Non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Impiega gli utili e gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle connesse.
  3. Tutti gli incarichi svolti dagli associati sono a titolo gratuito.

Art. 3 – ATTIVITA’

  1. Per realizzare le finalità di cui all’art.2 e per sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune l’Associazione si propone, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e con realtà operative ed economiche del settore ambientale, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 c.t.s.
  2. L’Associazione In particolare:
  3. a) promuove la pratica di una diversa qualità della vita fondata sul rispetto dell’ambiente;
  4. b) opera e sollecita l’attenzione dell’opinione pubblica per le tematiche ambientali e culturali e in particolare per la conservazione della biodiversità, per la questione del cambiamento climatico, per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali terrestri, marine, fluviali, lacuali, del paesaggio, del suolo e della terra feconda, delle aree naturali protette, comprese le aree Rete Natura 2000 e MAB Unesco, per il rilancio dei parchi naturali, per la formazione e l’educazione ambientale, per la formazione professionale in ambito ambientale, per uno sviluppo autenticamente sostenibile;
  5. c) promuove l’unità del movimento ambientalista e la leale collaborazione tra le istituzioni competenti in materia di gestione e tutela delle aree protette;
  6. d) promuove la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nelle materie relative all’ambiente, in particolare in quelle riguardanti la natura, l’agricoltura, la forestazione, la pesca, il turismo, le risorse energetiche con riferimento soprattutto alle aree naturali protette;
  7. e) svolge attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  8. f) effettua interventi e offre servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle  condizioni dell’ambiente,  all’utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse  naturali e  alla  tutela degli animali;
  9. g) realizza, ai sensi degli artt. 6 e 7 c.t.s. e in coerenza con le finalità di cui all’art.2, iniziative finalizzate all’autofinanziamento, quali l’offerta al pubblico di beni e servizi, la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
  10. h) svolge ogni altra attività volta al raggiungimento delle suddette finalità.
  11. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività dei propri associati. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, fermo restando il diritto dell’Associazione di assumere comunque un lavoratore dipendente.

Art. 4 – DEMOCRATICITA’

  1. L’Associazione è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Titolo II

Gli associati

Art. 5 – ASSOCIATI

  1. Sono Associate le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza, idee e religione, e gli enti privati e pubblici la cui domanda di adesione all’Associazione viene accolta dal Consiglio Direttivo.
  2. Nella domanda di adesione l’aspirante associato dichiara di condividere lo spirito e gli ideali dell’Associazione e di impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
  3. In caso di accoglimento della domanda di adesione la decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, chiedere che si pronunci l’Assemblea.  Su tale richiesta l’Assemblea delibera nella prima seduta utile.
  4. Gli associati sono individuali, sostenitori, vitalizi.

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI

  1. Gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso hanno diritto di:
  2. a) partecipare alle Assemblee, alle attività promosse dall’Associazione e alla vita associativa;
  3. b) votare direttamente o per delega nelle Assemblee e nelle altre sedi deputate;
  4. c) godere dell’elettorato attivo e passivo;
  5. d) ottenere informazioni dal Presidente sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione;
  6. e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all’organo che ne cura la tenuta.
  7. Gli associati minorenni non hanno diritto di voto né attivo né passivo.
  8. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi sociali e di versare ogni anno la quota associativa e i contributi deliberati dall’Assemblea.

Art. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

  1. La quota associativa, valida per l’anno solare in corso e diversificata tra associati individuali, sostenitori e vitalizi, è fissata dall’Assemblea .
  2. La quota è annuale e non frazionabile, non è rivalutabile né trasmissibile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

  1. La qualità di associato si perde per dimissioni volontarie, mancato rinnovo dell’iscrizione per due anni, espulsione, decesso.
  2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che può respingerle. In questo caso l’associato può, entro quindici giorni, ripresentarle in via definitiva.
  3. L’espulsione è prevista quando l’associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, quando si renda moroso per almeno due anni nel versamento dei contributi dovuti o quando ponga in essere comportamenti scorretti e indisciplinati che provocano danni materiali o di immagine all’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e comunicata all’interessato che entro sette giorni può presentare ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva entro quindici giorni.
  4. La perdita per qualsiasi causa della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
  5. Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 9 – VOLONTARI

  1. L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Sono volontari coloro che, per libera scelta e in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale ed esclusivamente per fini di solidarietà,prestano la propria attività in favore dell’Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
  2. L’Associazione è tenuta a iscrivere i volontari in apposito registro e ad assicurarli ai sensi dell’art.18 c.t.s.
  3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall’eventuale beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’art. 17 c.t.s.Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.
  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
  5. Salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, c.t.s., non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 10 – PATROCINATORI

  1. Possono ottenere dall’Assemblea la qualifica di patrocinatori, anche se non sono iscritte, le persone fisiche e gli enti privati e pubblici che sostengono le attività dell’Associazione con programmi congiunti, erogazioni, servizi o con altre modalità, e che attribuiscono all’Associazione particolare prestigio e autorevolezza.
  2. I patrocinatori hanno diritto di concordare con il Consiglio Direttivo le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere. I patrocinatori non partecipano alle Assemblee e non possono ricoprire alcuna carica nell’Associazione.

Titolo III

Gli organi sociali

Art. 11 – ORGANI

  1. Sono organi dell’Associazione:

–  l’Assemblea;

–  il Presidente;

–  il Consiglio Direttivo;

–  il Collegio Arbitrale;

–  l’Organo di controllo

  1. Le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatta salva la possibilità di concedere il rimborso per le spese sostenute. L’Assemblea può prevedere un compenso per i componenti non associati dell’Organo di controllo.
  2. Le sedute degli organi collegiali sono convocate per posta raccomandata o per posta elettronica. Possono svolgersi anche in videoconferenza purché sia possibile verificare l’identità di chi partecipa, di chi interviene e di chi esercita il diritto di voto. Le sedute e le relative deliberazioni sono  verbalizzate. Con il voto favorevole della maggioranza le sedute possono essere registrate, salvo comunque il diritto alla riservatezza dei singoli componenti dell’organo e dell’Associazione.

Sezione I

L’Assemblea

Art. 12 – L’ASSEMBLEA E LE SUE COMPETENZE

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dagli associati in regola con il versamento della quota associativa.
  2. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  3. a) elegge il Presidente dell’Associazione;
  4. b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio arbitrale e dell’Organo di controllo;
  5. c) delibera sulla responsabilità e sulla revoca del Presidente e dei componenti degli altri organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. d) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
  7. e) approva il bilancio;
  8. f) stabilisce l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
  9. g) approva il regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti che riguardano la vita dell’Associazione;
  10. h) delibera in via straordinaria sulle modifiche dello Statuto nonché su scioglimento, devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
  11. i) delibera su quanto altro attribuito dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – CONVOCAZIONE

  1. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. L’Assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
  2. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati oppure dal Consiglio direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e indicare il luogo dello svolgimento o la piattaforma telematica per il collegamento.
  4. Quando la convocazione è richiesta dagli associati o dal Consiglio Direttivo il Presidente deve provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve svolgersi entro i successivi quindici giorni.

ART. 14 – DELEGA

  1. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
  2. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

ART. 15 – PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

  1. Spetta al Presidente dell’Associazione presiedere l’Assemblea. In sua assenza presiede il Vicepresidente o in subordine altro associato nominato dall’Assemblea.
  2. Nello svolgimento delle sue funzioni Il Presidente dell’Assemblea è coadiuvato dal Segretario.
  3. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità delle deleghe, accerta la legittimazione dei presenti a intervenire e a votare, nomina due scrutatori in caso di votazioni.
  4. Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea e, per la parte relativa alle votazioni, agli scrutatori e che lo trascrive nel libro delle sedute e delle deliberazioni.

ART. 16 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

  1. Per la validità della costituzione dell’Assemblea ordinaria è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o con delega, mentre in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti intervenuti in proprio o per delega. In entrambi i casi le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La prima e la seconda convocazione devono essere fissate in giorni diversi.
  2. Per la validità della costituzione dell’Assemblea straordinaria è necessaria per entrambe le convocazioni, comunque fissate in giorni diversi, la presenza della maggioranza dei soci. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci, tranne che per deliberare lo scioglimento dell’Associazione per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  3. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Sezione II

Il Presidente

 

Art. 17 – Il PRESIDENTE

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra gli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. Rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le sedute delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente autorizza i pagamenti ed esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio Direttivo.
  4. In caso di necessità e urgenza egli assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica le funzioni presidenziali vengono svolte dal Vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno o, in sua assenza o impossibilità, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
  6. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato.
  7. Può essere revocato dall’Assemblea per indegnità o per grave violazione delle finalità e delle norme statutarie.

Art. 18 – IL PRESIDENTE ONORARIO

  1. L’Assemblea può nominare per particolari meriti il Presidente onorario dell’Associazione.
  2. Il Presidente onorario partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
  3. A lui possono essere affidati dall’Assemblea o dal Consiglio Direttive particolari funzioni che richiedono la sua autorevolezza o la sua competenza.

Sezione III

Il Consiglio Direttivo

 

Art. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra e gestisce l’Associazione. E’ composto dal Presidente dell’Associazione e da altri componenti, tra due e sei, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati.
  2. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, convoca entro quindici giorni l’Assemblea, che deve svolgersi nei successivi trenta giorni, e cura nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
  3. In caso di dimissioni di un suo componente il Consiglio Direttivo coopta il primo dei non eletti.
  4. Il Consiglio viene eletto, confermato o rinnovato contestualmente all’elezione del Presidente.

Art. 20 – SEDUTE

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione unica del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno o che lo richieda la maggioranza dei componenti. Con l’accordo di tutti i componenti la convocazione può essere effettuata anche in via semplificato rispetto a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 11.
  2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in subordine dal Consigliere più anziano.
  3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario che sottoscrive il verbale unitamente a chi le ha presiedute e che lo trascrive nel libro delle sedute e delle deliberazioni.

Art. 21 – COMPITI E POTERI

1, Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere e amministrare l’Associazione e  in particolare:

  1. a) nomina, scegliendolo tra i suoi componenti, il Vicepresidente dell’Associazione con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
  2. b) nomina, scegliendoli anche all’esterno dell’Associazione, il Segretario e il Tesoriere;
  3. c) nomina, in caso di necessità e ai sensi degli artt. 30 e 31 c.t.s., l’Organo di controllo monocratico e il Revisore legale dei conti;
  4. d) nomina, preferibilmente al proprio interno, i delegati per lo svolgimento di particolari funzioni;
  5. e) sceglie, in caso di necessità, i collaboratori e gli esperti dando loro gli opportuni indirizzi;
  6. f) revoca, con provvedimento motivato, le funzioni ai soggetti che ha nominato o scelto;
  7. g) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  8. h) assume le decisioni relative alle attività e ai servizi da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  9. i) decide le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’Associazione;
  10. l) richiede contributi per iniziative inerenti alle finalità dell’Associazione;
  11. m) determina gli eventuali compensi in caso di assegnazione di particolari compiti nei limiti previsti dal presente Statuto;
  12. n) propone, in caso di necessità, norme e regolamenti sul funzionamento dell’Associazione;
  13. o) predispone sia la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti sia il programma da svolgere nel nuovo anno sociale che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
  14. p) redige il bilancio annuale che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
  15. q) delibera sull’ammissione e sulla revoca degli associati;
  16. r) svolge tutte le altre funzioni necessarie alla corretta gestione dell’Associazione.

Art. 22 – IL SEGRETARIO

  1. Il Segretario svolge i seguenti compiti:
  2. a) coadiuva il Presidente;
  3. b) assiste il Consiglio Direttivo e il Collegio arbitrale;
  4. c) partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo redigendone i verbali e curandone la tenuta dei libri per conto del Consiglio Direttivo, per conto del quale cura anche la tenuta del libro del Collegio Arbitrale ;
  5. d) provvede all’istruttoria per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberato dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi;
  6. e) verifica la regolarità delle spese da liquidare e autorizza il Tesoriere al pagamento;
  7. f) provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 23 – IL TESORIERE

  1. Il Tesoriere presiede alla gestione contabile dell’Associazione e in particolare:
  2. a) redige le scritture contabili curandone la tenuta per conto del Consiglio Direttivo;;
  3. b) prepara per il Consiglio Direttivo il bilancio annuale;
  4. c) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
  5. d) liquida le spese autorizzate dal Presidente e ne dà comunicazione al Segretario;
  6. e) provvede alle operazioni di cassa mediante delega del Presidente sui depositi bancari;
  7. f) controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti nonché le operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 24 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

  1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite a un’unica persona.
  2. Qualora esse siano attribuite a due persone diverse, il Consiglio Direttivo può prevedere che in caso di impedimento, di dimissioni o di revoca di una delle due, le sue funzioni siano assunte per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento o comunque fino alla nuova nomina.

Titolo IV

Il Collegio arbitrale

 

Art. 25 – IL COLLEGIO ARBITRALE

  1. Il Collegio Arbitrale ha il compito di decidere sulle controversie che sorgono per l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e gli associati e tra gli associati tra loro, eccetto quelle che per legge non possono essere decise da arbitri.
  2. Il Collegio è formato da tre arbitri, amichevoli compositori che possono essere scelti anche all’esterno degli associati. Di loro due sono nominati da ciascuna delle parti contendenti e il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo la nomina del terzo arbitro è attribuita dal Consiglio Direttivo al Presidente del Tribunale ove ha sede l’Associazione, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che eventualmente non vi abbia provveduto.
  3. Il Collegio giudica “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla data in cui è stato investito della decisione sulla controversia. La sua decisione è inappellabile e ha effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
  4. Le sedute sono verbalizzate a cura del Presidente del Collegio o, se chiamato a intervenire, del Segretario il quale comunque cura la trascrizione nel libro delle sedute e delle deliberazioni.

 

Titolo V

L’ Organo di controllo

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

 

………………….

 

 

Titolo VI

Patrimonio – Bilancio – Libri sociali

Art. 26 – PATRIMONIO

  1. Fanno parte del patrimonio:
  2. a) le quote associative e i contributi dei soci;
  3. b) i beni di qualunque tipo suscettibili di valutazione economica acquisiti in proprietà dall’Associazione;
  4. c) i contributi dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
  5. d) gli introiti derivanti da convenzioni;
  6. e) le erogazioni, le donazioni, i lasciti, effettuati a qualunque titolo in favore dell’Associazione;
  7. f) le rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  8. g) i fondi raccolti in conformità alle leggi, ai regolamenti e all’art.3 del presente Statuto;
  9. h) ogni altra entrata che incrementi il patrimonio dell’Associazione.
  10. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  11. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di chi è munito di procura speciale da lui conferita.

Art. 27 – BILANCIO

  1. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  2. Il bilancio è approvato dall’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  3. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a duecentomila euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 28 – LIBRI SOCIALI

  1. L’Associazione deve tenere:
  2. a) il libro degli associati;
  3. b) il registro dei volontari;
  4. c) libro delle sedute e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
  5. d) il libro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  6. e) il libro delle sedute e delle deliberazioni del Collegio Arbitrale;
  7. f) il libro delle deliberazioni dell’Organo di controllo e quello del Revisore dei conti, se istituiti.
  8. La responsabilità della cura dei libri di cui alle lettere a), b), c), d), e) è affidata al Consiglio Direttivo; quella dei libri di cui alla lettera f) agli organi a cui si riferiscono.

Titolo VI

Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art. 29 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.
  2. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a due enti del Terzo settore scelti tra quelli che hanno tra le finalità fondamentali la conservazione, l’uno, delle aree protette di montagna e, l’altro, delle aree marine protette. La scelta è affidata al Ministro dell’Ambiente.

Art. 30 – RINVIO

  1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge e in particolare il Codice civile e il Codice del Terzo settore.

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