Il Disegno di legge in materia di ecoreati è finalmente legge.

I

Ci sono voluti ben 18 anni per introdurre un sistema sanzionatorio in materia ambientale che non si limitasse a prevedere esclusivamente reati contravvenzionali, per loro natura ben più deboli, concettualmente e giuridicamente, delle massima sanzione penale, ovvero il delitto.
Diventano reati l’inquinamento, il disastro ambientale, l’impedimento dei controlli, l’omessa bonifica, il traffico di materiale radioattivo. I tempi di prescrizione raddoppiano e le pene possono arrivare a 15 anni di reclusione.

E’ stato il Senato a porre la parola fine al lungo iter legislativo che ha visto la legge rimbalzare ripetutamente tra Camera e Senato negli ultimi anni. Anche durante l’ultima lettura presso il Senato gli emendamenti presentati dai vari gruppi rischiavano di portare a una modifica del testo che avrebbe costretto la norma a passare nuovamente alla Camera, continuando la spola fra i due rami del Parlamento. Fortunatamente è prevalsa la volontà di dare un segnale forte, inequivocabile.
Come fatto presente da molti esperti del settore, questa legge, seppur da lungo ritenuta necessaria, non si sottrae ad alcune critiche.
Le istanze legate alla legge erano fra le più varie: da un lato la fretta (ben comprensibile) di giungere il più presto all’approvazione finale del testo normativo, dall’altro le pressioni di chi, criticando alcuni passaggi della normativa, paventava il rischio che se approvata così come oggi, avrebbe dato non pochi problemi agli interpreti ed ai giudici in sede di applicazione.

Come detto, il provvedimento presenta, nel suo complesso, alcune criticità, e per provare a superarle occorrerà un lavoro comune dei giuristi e degli studiosi di altre branche del sapere, a partire da quelle scientifiche.
Prendiamo ad esempio i due nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale.
Il primo reato punisce “chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
Sarà compito degli interpreti definire i concetti di condotte abusive, di compromissione o deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente. Questi sono tutti concetti che lasciano libero margine di valutazione. Probabilmente l’intento del legislatore è stato quello di lasciare proprio ai giudici la possibilità di valutare in concreto quando ci si trovi davanti ad una condotta lesiva dell’ambiente, in modo tale da perseguire esclusivamente quelle veramente dannose.
D’altro canto, il rischio di una formulazione così generica di quei concetti posti alla base del reato, è quello di non riuscire in sede processuale a raggiungere il quantum di prova necessario per condannare una condotta criminosa.
Fermi restando i fondamentali principi di garanzia del nostro ordinamento penale, si dovrà fornire un contenuto quanto più preciso e attendibile ai concetti sopra menzionati.
Quanto detto naturalmente vale anche per la figura di disastro ambientale.
Un altro aspetto importante della nuova legge è la previsione del ravvedimento operoso.
In linea con l’idea di un diritto penale di natura premiale, il ravvedimento operoso prevede importanti sconti di pena per coloro che cooperano per evitare che le conseguenze della condotta vengano portate a effetti ulteriori, o che, in particolare, agiscono per cercare di bonificare e mettere in sicurezza le aree e gli ambienti che sono stati inquinati.
Anche questo strumento dovrà passare il vaglio della concreta attuazione; è troppo presto per valutare se il ravvedimento possa essere la strada giusta per tutelare nel migliore dei modi l’ambiente o se si rivelerà una specie di scappatoia per chi ha fatto un danno e vuole trovare qualche scorciatoia.
Nel complesso siamo davanti ad una legge sicuramente dovuta, che forse non potrà sanare i disastri ambientali operati sistematicamente in epoche passate, ma che sembra andare in controtendenza rispetto a troppe leggi che hanno favorito i criminali ambientali a danno della salute e dell’ambiente.
Non resta che attendere le prime sentenze in merito e vedere come i Tribunali applicheranno la nuova normativa.

Va comunque sottolineato che chi ha votato contro questo testo in nome dei suoi limiti avrebbe lasciato campo libero a chi in questi anni di reati ne ha commessi persino in aree protette che finalmente potranno avvalersi di una tutela finora negata.

Niccolò Censi

Aggiungi un commento

RSS Notizie ISPRA

Seguici su social!

error: