Brevi osservazioni sulla legge reg. Veneto n. 23 del 26 giugno 2018, Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali

B

 

  1. Contenuto

La legge riguarda sostanzialmente gli organi di governo (la c.d. governance) e il personale dei parchi regionali. Degli attuali cinque parchi si applica ai seguenti:

– Colli Euganei ( 18.694 ha; 15 Comuni),

– Delta del Po (12.592 ha; 9 Comuni),

– Lessinia (10.201 ha; 15 Comuni),

– Fiume Sile (4.159 ha; 11 Comuni).

La legge invece non si applica al Parco delle Dolomiti di Ampezzo (11.320; 1 Comune), gestito dalla Comunanza delle Regole d’Ampezzo, perché espressamente escluso (art. 1, comma 2).

 

  1. Composizione degli organi

Comunità del Parco (“definisce l’indirizzo politico-amministrativo del Parco”):

  • Sindaci
  • 3 designati dalla Giunta regionale (con curriculum ed esperienza in conservazione e gestione)
  • 1 rappresentante delle ass. agricole
  • 1 rappresentante delle ass. di promozione turistica
  • 2 rappresentanti delle ass. ambientaliste
  • 1 rappresentante dei cacciatori
  • 1 rappresentante dei pescatori

(gli ultimi 6 designati dalla Consulta del Parco)

 

Consiglio direttivo (“definisce e attua gli obiettivi di governo e amministrazione”):

  • 2 componenti scelti dal Presidente della GR tra i Sindaci e i 3 designati dalla GR nella Comunità (questa previsione potrebbe essere interpretata nel senso che entrambi i componenti possono essere scelti tra i sindaci oppure tra i designati dalla GR; appare più corretta l’interpretazione secondo cui dei due componenti uno deve essere sindaco e uno designato dalla GR)
  • 1 Sindaco scelto dal Presidente della GR
  • 2 componenti individuati dalla Comunità del Parco (con curriculum ed esperienza in conservazione e gestione) dei quali uno proposto o da un’associazione di proprietari “che rappresenti almeno il 60 per cento dei terreni agro-silvo-pastorali privati inclusi nel parco” oppure, se questa non è costituita, dalle ass. agricole più rappresentative (art. 4, comma 5, lett. B).

Presidente

nominato dal Presidente della GR; non è previsto alcun titolo;

a lui spettano il coordinamento dell’attività, le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, l’adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, ogni ulteriore funzione assegnatagli dallo statuto.

 

Revisore dei conti  (nominato dalla GR)

 

Consulta del Parco

organismo propositivo e consultivo (sui regolamenti, sul piano, sui programmi di gestione e valorizzazione; pareri da adottare entro 30 giorni, trascorsi i quali se ne prescinde);

formato dai rappresentanti designati dalle ass. più rappresentative a livello locale individuate dalla GR tra:

  • agricole
  • di promozione turistica
  • ambientaliste
  • venatorie ed ittiche

 

Comitato tecnico scientifico

con funzioni consultive, composto da un massimo di 9 componenti, nominati dal Presidente del parco, di cui uno con professionalità giuridica o economica e gli altri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, scienze ambientali, storia, etnografia, pianificazione paesaggistica, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

esprime parere entro 30 giorni, trascorsi i quali se ne prescinde, sui seguenti provvedimenti:

  1. a)   piano ambientale per il parco;
  2. b)   regolamenti del parco;
  3. c)   bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo;

esprime, inoltre, parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, in relazione a questioni riguardanti i valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

 

Direttore

incarico conferito dal Presidente del Parco a un soggetto con laurea almeno triennale ed esperienza in materia naturalistico-ambientale e amministrativo scelto tra il personale regionale o dei parchi (dirigenti o categoria D con incarico organizzativo) oppure tra il personale non regionale.

 

 

 

  1. Profili problematici e di illegittimità

 

  1. La Comunità del Parco è composta da 15 o 11 o 9 rappresentanti degli interessi locali (Sindaci), 3 esperti in rappresentanza della Giunta Regionale, 2 rappresentanti degli interessi economici, 2 rappresentanti degli interessi tradizionalmente in conflitto con le politiche dei parchi (la caccia è vietata e la pesca incontra forti limiti), 2 rappresentanti degli interessi ambientali.

Pertanto, in questo organo che definisce l’indirizzo del Parco e che è anche determinante nella composizione dell’organo gestionale, cioè del Consiglio direttivo, i componenti che hanno come scopo fondamentale la conservazione della natura e la difesa del Parco sono in estrema minoranza e hanno addirittura lo stesso peso dei componenti che hanno come scopo per così dire statutario quello di contrastare la politica del Parco.

 

 

  1. Il Consiglio direttivo è composto da due Sindaci, un esperto in rappresentanza della GR, un rappresentante dei proprietari fondiari, un rappresentante delle ass. agricole (due in mancanza dell’associazione dei proprietari).

La composizione pone i seguenti problemi:

  • a parte l’esperto, che comunque rappresenta la GR e non direttamente gli interessi ambientali, non esiste in quest’organo, che pure gestisce tutta l’attività del Parco, un soggetto che rappresenti gli interessi dell’ambiente;
  • la presenza del rappresentante dell’associazione dei proprietari fondiari privati ha come unica giustificazione la tutela degli interessi di tale categoria, interessi che sono in tradizionale e oggettivo conflitto con l’azione del Parco;
  • la presenza del rappresentante dell’associazione dei proprietari fondiari privati solleva inoltre due gravi questioni:
    • una questione storica, perché si pone in contrasto con la storia delle lotte agrarie del secolo scorso che anche in Veneto hanno decretato la centralità dell’iniziativa imprenditoriale in agricoltura e non più della proprietà fondiaria e grazie alle quali si è costruito un tessuto democratico fatto di molteplici associazioni; pertanto non può essere un’unica associazione di proprietari – che oltre tutto, come risulta dalla stessa lettera della legge, non può consideraesi associazione del settore produttivo agricolo – a indicare il rappresentante di tale settore;
    • una specifica questione di legittimità costituzionale, sia perché il rilievo attribuito a un’unica associazione di proprietari fondiari appare in contrasto non solo con la storia, ma anche con principi fondamentali del nostro ordinamento (democrazia, libertà di associazione, funzione sociale della proprietà), sia perché il principio di eguaglianza risulta violato sotto diversi profili: disparità tra i proprietari del 60% (e più) dei terreni agro-silvo-pastorali privati del Parco e gli altri proprietari di terreni anch’essi agro-silvo-pastorali privati; disparità tra grandi e piccoli proprietari di tali terreni;  disparità tra proprietari e gestori non proprietari di tali terreni (specialmente affittuari); disparità tra proprietari di terreni agro-silvo-pastorali e proprietari di terreni di altra natura o di altri beni;
  • il Presidente della GR ha il potere di scegliere con la massima discrezionalità tre dei cinque componenti del CD (due Sindaci e un esperto tra i tre designati dalla GR), non avendo la legge previsto alcun criterio in proposito.

 

 

  1. Il Presidente del Parco non fa parte del CD (art. 5, comma 1): se si considera che egli è il rappresentante del Parco, ne coordina l’attività e svolge altre funzioni fondamentali, questa estraneità appare palesemente irrazionale (come può svolgere queste funzioni se non ha partecipato alle decisioni ad esse relative?). Se, per evitare tale irrazionalità, si sostenesse, forzando il dettato normativo, che il Presidente fa parte del CD e che quindi il CD è composto da sei membri, verrebbe violato il principio del “tres faciunt collegium”, del principio cioè secondo cui gli organi collegiali “devono essere composti da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario” (Cons. Stato, II, 12 luglio  1995, n. 1772).

Si aggiunga che il Presidente del Parco viene scelto dal Presidente della GR, il quale, anche in questa scelta, gode della massima discrezionalità.

 

  1. Comitato tecnico-scientifico

Nella legge quadro regionale (l. n. 40 del 16 agosto 1984), che resta in vigore, il parere del Comitato viene previsto come obbligatorio. Sul punto la nuova legge non si pronuncia espressamente, ma nel prevedere che il parere debba essere rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, altrimenti se ne prescinde, dimostra di disattendere quell’obbligo.

Oltre tutto il termine di trenta giorni risulta assolutamente inadeguato, soprattutto nel caso di atti particolarmente complessi come il pano ambientale, se si considera che deve essere elaborato da professionisti e studiosi che godono del solo gettone di presenza e quindi non sono in grado di collaborare a tempo pieno.

Inoltre secondo la legge quadro regionale il parere del Comitato era obbligatorio non solo sul piano ambientale e sui regolamenti, ma anche “su ogni altro provvedimento di particolare rilevanza” (art. 7): quest’ultimo riferimento cade nella nuova legge e con esso cade il coinvolgimento del Comitato nell’azione quotidiana del Parco.

Per questi motivi tale organo finisce per essere del tutto marginale.

 

 

  1. Direttore

La previsione della nuova legge secondo cui il Direttore (comunque con laurea triennale e con adeguata specifica esperienza) possa essere scelto tra il personale regionale o dei parchi oppure tra il personale non regionale non ha senso: chiunque infatti può essere scelto purché sia laureato e abbia quella esperienza.

 

 

 

  1. Alcune considerazioni conclusive

 

  1. La legge è la conferma di un’involuzione generale dell’attuale cultura dei parchi che rischia di vanificare l’essenza stessa ditali aree protette, il loro ruolo (la loro missione), la giustificazione della loro esistenza.

Se guardiamo agli organi e alla loro composizione non possiamo non renderci conto che nella sostanza la legge non riguarda più enti parco, ma solo unioni di comuni per il funzionamento delle quali, per un verso, attribuisce inusitati poteri alla GR e soprattutto al Presidente della GR e, per altro verso, introduce una speciale disciplina priva di “anima” che finisce per tradursi in ostacoli di ordine burocratico.

 

  1. La legge consuma un vero e proprio tradimento della vera idea di parco quale si è diffusa in tutto il pianeta e che in Italia sembrava essersi radicata con la legge quadro nazionale (394/1991): questo tradimento viene clamorosamente confermato dall’assoluta marginalità attribuita sia ai rappresentanti degli interessi ambientali sia alla componente scientifica che costituiscono entrambi elementi fondanti della filosofia della legge quadro nazionale: una marginalità che oggi si riscontra anche in altre leggi e proposte di legge regionali nonché nelle proposte di modifica della legge 394 .

 

  1. In questo quadro sono da condividere le critiche di chi alla vigilia dell’approvazione della legge ha considerato il progetto “complessivamente di scarso livello, inadeguato, insufficiente e colpevolmente finalizzato a banalizzare le aree protette, mentre risponde agli interessi esclusivi di pochi ignorando gli interessi collettivi e degli ecosistemi” e ha sottolineato come le potenziali divergenze tra le istanze private dei proprietari e quelle della conservazione del patrimonio naturale che sono la ragione per la quale ogni parco viene istituito potrebbero violare la Costituzione sia all’art. 97 sul principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione  sia all’art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (documento WWF, Legambiente, LIPU e Italia Nostra).

 

Carlo Alberto Graziani
11.9.2018

 

 

 

 

 

 

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